A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti (o a punti) per la sicurezza sul lavoro, un nuovo strumento volto a responsabilizzare le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili. L'iniziativa, introdotta dal nuovo articolo 27 del Testo Unico della Sicurezza e modificata dall'articolo 29, comma 19 del Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024), mira a incentivare l’adozione di misure di sicurezza più stringenti attraverso un sistema che premia chi dimostra di operare in modo sicuro e penalizza chi invece non rispetta gli standard.
Questo sistema si configura come un vero e proprio "permesso di lavoro", che le imprese e i lavoratori autonomi devono ottenere per poter operare nei cantieri. La patente a crediti assegna un punteggio iniziale, che può aumentare o diminuire in base al rispetto delle normative sulla sicurezza e alla gestione dei rischi sul lavoro.
Fino al 31 ottobre 2024, sarà possibile operare presentando un'autocertificazione, ma a partire dal 1° novembre sarà obbligatorio aver richiesto la patente tramite il portale dedicato.
Questo nuovo sistema introduce un meccanismo di qualificazione obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri previsti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico. La normativa mira a regolamentare e rendere più rigorosi i requisiti di sicurezza in ambito lavorativo, assegnando alle imprese un punteggio che riflette la loro aderenza agli standard di sicurezza. Per chi opera nei cantieri, l’ottenimento della patente diventa essenziale per proseguire l’attività, mentre l’accumulo o la perdita di crediti sarà influenzata dalla gestione della sicurezza e dal rispetto delle normative.
Per le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi terzi, l’obbligo della patente è sostituito dal possesso di un documento equivalente, rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. Tuttavia, per chi proviene da Stati non appartenenti all’Unione Europea, tale documento deve essere riconosciuto valido secondo la legge italiana.
Sono previste alcune esenzioni dall’obbligo di possesso della patente a punti. Tra queste, rientrano:
Chi svolge esclusivamente attività di fornitura o consulenze di natura intellettuale;
Le imprese già in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, con una classificazione pari o superiore alla III.
Le Società Organismi di Attestazione (SOA), che operano come enti privati autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, verificano la conformità delle imprese ai requisiti richiesti per i lavori pubblici. Tali enti accertano che le aziende siano in linea con le disposizioni comunitarie, garantendo così un livello di qualificazione adeguato per chi opera in settori regolati da appalti pubblici.
La patente è rilasciata esclusivamente in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile tramite credenziali SPID personali o Carta d’Identità Elettronica. La domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. Tuttavia, è possibile delegare la procedura a professionisti qualificati, tra cui consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF, a condizione che dispongano di una delega scritta.
Una volta completata la procedura di richiesta, il sistema rilascia una ricevuta in formato PDF che contiene un codice alfanumerico univoco associato alla patente digitale. Questo codice identifica in modo esclusivo l’impresa o il lavoratore autonomo nel sistema di qualificazione.
Per ottenere la patente a crediti, è necessario soddisfare una serie di requisiti, che includono:
La verifica del possesso di questi requisiti può avvenire tramite autocertificazione o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, a seconda dei casi specifici. Questo semplifica la procedura per le imprese, rendendo più immediata la dimostrazione della conformità ai requisiti richiesti.
La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri può essere soggetta a revoca o sospensione, a seconda delle circostanze e della gravità delle violazioni commesse. Questi provvedimenti rappresentano misure cautelative e sanzionatorie volte a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori.
La revoca della patente si verifica in caso di dichiarazioni mendaci riguardanti uno o più requisiti necessari per l’ottenimento della stessa. Se un’impresa o un lavoratore autonomo forniscono informazioni false, come nel caso di autocertificazioni non veritiere, la patente può essere revocata dalle autorità competenti. Tuttavia, la semplice perdita di uno dei requisiti successivamente all’ottenimento della patente, come l'assenza temporanea del DURC, non comporta automaticamente la revoca, pur lasciando spazio a sanzioni previste dalla normativa.
I controlli sui requisiti possono avvenire attraverso ispezioni programmate o casuali, condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o altri organi di vigilanza. Nel caso di imprese che operano in più giurisdizioni o con sedi estere, la revoca è gestita dalla Direzione interregionale o dalla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, le cui decisioni vengono comunicate agli uffici competenti.
Prima di procedere con la revoca, è obbligatorio un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo, e la gravità delle infrazioni deve essere attentamente valutata. Anche in caso di dichiarazioni sostitutive ritenute false, l’INL esaminerà l’impatto concreto dell’illecito, come l’eventuale mancanza di formazione per i lavoratori operanti in cantiere o la rilevanza del personale coinvolto. Ad esempio, una violazione che riguarda personale amministrativo potrebbe essere considerata meno grave rispetto a una che coinvolge lavoratori attivi sul campo.
L'impresa o il lavoratore autonomo possono presentare una nuova domanda di rilascio della patente dopo un periodo di dodici mesi dalla revoca.
La sospensione della patente è invece un provvedimento cautelare che si attiva in presenza di infortuni gravi. È obbligatoria quando un incidente sul lavoro provoca la morte di uno o più lavoratori, e la responsabilità è imputabile al datore di lavoro, ai dirigenti o ai delegati per la sicurezza, almeno per colpa grave. In questi casi, l’Ispettorato del Lavoro può valutare l’adozione del provvedimento, a meno che non emergano motivazioni sufficienti per una diversa decisione.
La sospensione può anche essere adottata in caso di infortuni che causano inabilità permanente o menomazioni irreversibili. In tali situazioni, la sospensione è giustificata se le misure preventive previste dal Testo Unico della Sicurezza (TUSL) o il sequestro preventivo non sono considerati sufficienti per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Il provvedimento di sospensione viene deciso dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che ne determina la durata in base alla gravità dell'infortunio e delle violazioni in materia di sicurezza. Tale sospensione non può comunque superare i 12 mesi, e la decisione tiene conto anche di eventuali recidive.
L’adozione della sospensione viene formalizzata sulla base di verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul cantiere, che documentano le circostanze dell'infortunio. Nel caso di provvedimento di sospensione, è previsto il diritto di ricorso da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. Inoltre, l'INL è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione, prima di revocare la sospensione.
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Ogni investimento comporta un rischio. Questo articolo è a scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria.
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