A distanza di quasi dieci anni la disciplina si è evoluta ma non esistono regole unitarie per il crowdfunding: ogni tipologia di raccolta fondi fa riferimento a una serie di provvedimenti che ne disciplinano l’esercizio in toto o alcune attività.
In generale, le normative italiane ed europee che interessano il crowdfunding sono principalmente:
Testo Unico sulla Finanza (TUF), Testo Unico Bancario (TUB), Direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers), PSD 1, PDS 2, Direttive contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, Codice della Privacy, Codice Civile, direttive MiFID.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono i modelli di crowdfunding e quali i provvedimenti che li regolano.
Si tratta di un’attività di finanziamento a scopo altruistico: i donatori sostengono una causa o un’impresa specifica, senza ricevere ricompense, se non intangibili. In questo blog abbiamo parlato, per esempio, di come Barack Obama chiese alla folla del web di sostenere la campagna elettorale da cui uscì Presidente degli States, attraverso il donation crowdfunding.
Una piattaforma di donation crowdfunding deve rispettare le normative vigenti, come la GDPR (regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), e affidarsi a una banca che gestisca i flussi di denaro secondo le più recenti direttive, come la PSD2. A tale piattaforme non sono comunque richieste particolari autorizzazioni.
Si tratta di una raccolta fondi che prevede una ricompensa per i partecipanti.
La normativa cambia a seconda del tipo di ricompensa che si riceve. Nel caso in cui il sostenitore riceva il prodotto che si andrà a realizzare in seguito alla raccolta, allora si può parlare di prevendita o preordine.
Nel caso in cui la ricompensa abbia un valore simbolico, in genere proporzionato alla donazione, l’attività rientra nella fattispecie della donazione.
Questi due casi sono disciplinati da Codice Civile.
Vi è un terzo caso: chi lancia la campagna promette ai prestatori delle quote di eventuali guadagni futuri, per esempio una quota dei diritti di proprietà intellettuale, brevetti, diritti d’autore. Questa sotto-categoria è detta royalty crowdfunding.
La disciplina applicabile è quella dell’associazione in partecipazione.
L’equity crowdfunding prevede che una folla di investitori acquistino quote o azioni di una società. L’investitore diventa dunque socio dell’impresa oppure riceve strumenti di debito come minibond, obbligazioni, cambiali. Il guadagno può consistere in dividendi oppure in plusvalenza se le azioni vengono rivendute; ma si può perdere anche l’intera somma investita.
Questa forma di finanziamento vanta una disciplina specifica italiana dal 2012 ed è oggi un importante realtà per le PMI, e non più solo le startup innovative.
Le piattaforme che permettono le raccolte devono essere iscritte a uno speciale registro Consob, ovvero l’organismo che vigila e garantisce tutte le operazioni finanziarie, e sottostanno a Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016 e dalla seguente delibera Consob 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 2017.
I flussi di denaro sono gestiti da una banca o SIM, e il massimo capitale che si può è quello fissato dalla disciplina dell’Unione Europea MIFID e del TUF: in Italia parliamo di 8 milioni a società.
Questa tipologia di raccolta fondi è una tra le più flessibili e potenzialmente remunerative del mercato, e è anche quella che sta crescendo di più.
In questa modalità, gli investitori sono dei veri e propri prestatori che finanziano un’impresa: al momento del prestito si fissano già termini e condizioni di restituzione del capitale e degli interessi.
L’attività è disciplinata dalle Disposizioni della Banca d’Italia dell’8.11.2016 sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, sezione IX. I flussi di denaro sono gestiti da un soggetto autorizzato, mentre il gestore della piattaforma, che non movimenta il denaro, non deve essere autorizzato dalla Consob, come avviene per l’equity. La piattaforma di lending crowdfunding funge da luogo virtale dove si incontrano domanda e offerta.
Rendimento Etico è la piattaforma italiana di lending crowdfunding che opera nel settore del real estate che ha raccolto il maggior capitale nel 2020: oltre 14 milioni di euro. Nel 2021, Rendimento Etico ha già raggiunto un altro record: ha infatti pubblicato la più grossa operazione lending, con cui ha raccolto ben 4 milioni di euro.
Rendimento Etico opera in collaborazione con Lemon Way, istituto di pagamento autorizzato.
La tipologia del lending crowdfunding è particolarmente adatta agli investimenti immobiliari, in quanto il prezzo di vendita di un bene immobile in genere non prevede grandi oscillazioni in un periodo breve come la durata media di un prestito di questo tipo (6 – 18 mesi).
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